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Bonus facciate 2020 e cappotto termico

Resta in vigore fino al 31 dicembre 2020 il Bonus facciate, introdotto dall'ultima Legge di Bilancio: una detrazione al 90% per interventi destinati al recupero o al restauro delle facciate esterne di edifici esistenti. Con l’aggiunta del Superbonus, previsto dal Decreto Rilancio per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, il Bonus facciate 2020 può passare dal 90% al 110% se associato al cappotto termico.

Bonus facciate 2020: cos’è e come funziona?

Il Bonus facciate prevede una detrazione d’imposta, da suddividere in 10 quote annuali di uguale importo, pari al 90% delle spese sostenute e documentate nel 2020 per il recupero o il restauro delle facciate esterne di edifici esistenti ubicati in specifiche zone del piano regolatore comunale.

Le zone incluse dal Bonus facciate, ai sensi del DM 1444/68, sono:

  • Zone A: centri storici o agglomerati urbani di carattere storico, artistico o di particolare valore ambientale.
  • Zone B: zone totalmente o parzialmente edificate (diverse dalle zone A), in cui la superficie occupata dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria dell’area e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.


Sono invece esclusi dal Bonus facciate gli interventi effettuati in:

  • Zona C: parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, al momento non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B.
  • Zona D: parti del territorio destinate a nuovi impianti industriali o simili.
  • Zona E: parti del territorio destinate ad uso agricolo, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C.
  • Zona F: parti del territorio destinate ad attrezzature e impianti di interesse generale.

Inoltre, è bene precisare che il Bonus facciate può essere applicato solamente a edifici esistenti. Pertanto, non può essere richiesto per interventi relativi a immobili in fase di costruzione, per interventi di demolizione, ricostruzione o ristrutturazione edilizia.

Bonus facciate 2020: quali interventi prevede?

Nel Bonus facciate 2020 rientrano tutti gli interventi eseguiti sulla struttura opaca delle facciate esterne degli edifici. In particolare, gli interventi inclusi dal Bonus sono:

  • gli interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • gli interventi su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di pulitura o tinteggiatura;
  • gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • gli interventi su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni.

Le detrazioni fiscali sono previste anche per l’acquisto e lo smaltimento di materiali, perizie, sopralluoghi, progettazione e altre spese correlate alla realizzazione degli interventi, come quelle relative al pagamento di diritti, tasse e imposte.

Gli interventi esclusi invece dal Bonus, per cui quindi non è prevista la detrazione, sono:

  • gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • le spese effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Bonus facciate 2020: chi può richiederlo?

L’agevolazione può essere richiesta da tutti i soggetti IRPEF e IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile sul quale devono essere eseguiti gli interventi. In particolare, possono usufruire della detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione);
  • l’inquilino;
  • il comodatario;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali ma solo per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.

Per calcolare la detrazione, le persone fisiche e gli enti non commerciali devono fare riferimento al criterio di cassa, cioè alla data effettiva di pagamento, a prescindere dalla data di avvio dei lavori. Invece le imprese individuali, le società e gli enti commerciali devono riferirsi al criterio di competenza, cioè alle spese da attribuire al periodo di imposta all’attivo fino al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori cui le spese si riferiscono e a prescindere dalla data dei pagamenti.

Bonus facciate 2020 e cappotto termico: come ottenere la detrazione potenziata al 110%?

Il Superbonus include anche gli interventi per il rifacimento o il restauro delle facciate degli edifici, portando il risparmio fiscale del Bonus facciate dal 90 al 110%. Per ottenere la detrazione potenziata al 110% anche sui lavori accessori è necessario eseguire contestualmente uno dei tre interventi “trainanti” riportati dal Decreto Rilancio:

  • interventi di isolamento termico;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione
  • interventi antisismici.

In particolare, per usufruire della detrazione al 110% su interventi di restauro o rifacimento delle facciate, è necessario effettuare interventi di isolamento termico (cappotto termico) con un’incidenza superiore al 25% delle superfici opache verticali e orizzontali degli edifici, senza finestrature. Per le facciate, Il risparmio fiscale al 110% è previsto per tutti i lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, con possibilità di proroga al 2021.

Cappotto termico: cos’è e quanto costa?

Il cappotto termico, uno degli interventi trainanti previsti dal Decreto Rilancio, riveste un ruolo fondamentale in termini di efficienza energetica. Questo intervento permette infatti di ottimizzare le prestazioni energetiche degli edifici garantendo la coibentazione termica e diminuendo, di conseguenza, i consumi energetici, sia per il riscaldamento in inverno sia per il raffrescamento in estate.

La realizzazione del cappotto termico consiste nell’applicazione di un rivestimento di materiale isolante, composto da diverse parti, come ad esempio pannelli, mattoni e resine, posizionato sulle pareti e sul tetto dell’edificio che permette di evitare dispersioni di temperatura e, in alcuni casi, contribuisce anche al miglioramento dell’isolamento acustico.

Il costo del cappotto termico varia principalmente dalla scelta dei materiali usati, dalle condizioni dell’immobile, dalle sue dimensioni e caratteristiche, dalle performance termiche attese, dalla difficoltà di cantiere e, infine, dai progetti architettonici.

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