Eventi Sismici Centro Italia agosto-ottobre 2016, gennaio 2017 e Ischia agosto 2017
l DL del 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia) recepito nella Delibera 429/2020/R/com dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente prevede un’estensione delle
agevolazioni fino al 31 Dicembre 2020.
La sospensione
del pagamento del Canone di abbonamento per la televisione è prevista fino
al 31.12.2020.
Come previsto dalla Delibera 429/2020/R/com,
sarà inviata la comunicazione di seguito riportata a tutti
i titolari di forniture attive alla data del sisma site nei comuni del centro Italia
elencati nell’allegato 1, 2 e 2bis al Decreto Legge 189 del 2016 e nei comuni
di Ischia:
Comunicazione
*
In conformità a quanto previsto
dal decreto-legge 104/2020, ti comunichiamo che, fino al 31 dicembre 2020, puoi ancora
beneficiare automaticamente delle agevolazioni tariffarie applicabili alle fatture
relative alle utenze/forniture di cui sei titolare (fatti salvi i pagamenti già
effettuati alla data del 15 agosto 2020). L’agevolazione viene applicata automaticamente
in bolletta/fattura da Eni gas e luce ad eccezione delle utenze/forniture site nei
comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto. Le utenze/forniture
site in tali Comuni possono beneficiare delle agevolazioni, solo qualora valgano le
seguenti condizioni:
- l’immobile in cui sono ubicate tali utenze/forniture sia divenuto inagibile a causa del sisma;
- siano state trasmesse al venditore la richiesta di agevolazione e la relativa documentazione.
- clienti@pec.enigaseluce.com (possono essere inviate anche e-mail ordinarie)
- Eni gas e luce S.p.A. - Casella postale 71 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
In fine ti evidenziamo che se sei beneficiario di agevolazioni automatiche o hai già provveduto a far pervenire la richiesta di agevolazione non devi produrre nuova documentazione.
*N.B.: la versione riportata è per il Centro Italia, per Ischia le agevolazioni sono solo su richiesta.
SOGGETTI BENEFICIARI
La sospensione dei pagamenti e le agevolazioni possono attivarsi automaticamente o su richiesta del soggetto interessato.
Agevolazioni automatiche (solo per sisma Centro Italia)
Le agevolazioni vengono applicate in modo automatico per:
- I soggetti titolari di almeno un contratto di fornitura nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e 2-bis al decreto legge n. 189/2016, ad eccezione delle utenze attive nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
- I soggetti alloggiati nelle strutture abitative di emergenza (SAE) adibite a civile abitazione e/o nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) e/o alle utenze site nelle aree di accoglienza allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.
Nel caso non si risieda nei comuni del cratere sismico, identificati negli allegati 1 e 2 e 2-bis al Decreto Legge n. 189/2016 oppure si risieda nei comuni di Lacco Ameno, Casamicciola e Forìo, laddove il proprio immobile abbia avuto danni in seguito al terremoto occorre presentare istanza di agevolazione. Le agevolazioni possono essere richieste da:
- Tutti i soggetti con immobile situato nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano, Spoleto, Lacco Ameno, Casamicciola e Forìo, solo nel caso in cui dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda;
- Soggetti titolari di utenza sita in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici e attiva alla data di tali eventi, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l’inagibilità dell’immobile in cui è sita l’utenza e gli eventi sismici verificatisi, comprovato da apposita perizia asseverata;
- Soggetti che abbiano subito, a causa degli eventi sismici, gravi danni alla propria abitazione di residenza e siano in grado di dimostrare l'inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi, comprovato da apposita perizia asseverata;
- Soggetti alloggiati nei moduli temporanei abitativi (MAP) o titolari di forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper.
Escluso i casi di agevolazione automatica, il cliente interessato deve inoltrare l’istanza di agevolazione, solo qualora non l’abbia già inoltrata in precedenza, al proprio venditore di gas e energia elettrica fornendo le seguenti informazioni:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente ovvero dell’utente finale e l’esistenza del nesso di causalità diretto tra il danno subito dall’immobile, con conseguente inagibilità, e gli eventi sismici verificatisi a far data dal giorno 24 agosto 2016 e successivi;
- autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso inagibile l’abitazione e che, in relazione al punto di fornitura asservito all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);
- elementi identificativi del contratto;
- eventuale autocertificazione che l’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) è la casa di residenza;
- l’autocertificazione di aver risieduto alla data indicata al precedente punto b) nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
La Delibera 252/2017/R/com ha introdotto agevolazioni economiche per un periodo di 36 mesi a partire dalla data del sisma, prorogate al 31.12.2020. Le agevolazioni, cumulabili con il bonus elettrico e il bonus gas, riguardano, sia per la luce che per il gas:
- La non applicazione dei corrispettivi una tantum normalmente richiesti in caso di nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e volture;
- L’azzeramento in fattura di alcune componenti dei costi relativi al trasporto e alla gestione del contatore e degli oneri generali di sistema.
RIPRESA FATTURAZIONE
La ripresa della fatturazione o, qualora già emessa, la fattura di conguaglio della stessa, avverrà tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
La fattura contabilizzerà:
- competenze dall'inizio della sospensione dei pagamenti fino alla data di emissione della fattura;
- le agevolazioni e gli eventuali conguagli qualora nel frattempo siano state comunque emesse fatture (tenendo conto degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale).
- la rateizzazione automatica (per le fatture di importo pari ad almeno a 50€).
RATEIZZAZIONE
Il piano di rateizzazione sarà comunicato al cliente contestualmente alla fattura unica ed avrà le seguenti caratteristiche:
- La rateizzazione sarà senza interessi a carico del cliente;
- Le rate, non cumulabili, avranno importo costante non inferiore a 20€;
- Il piano avrà una durata di 36 mesi, con periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente; tuttavia, se l’importo delle rate così calcolato dovesse risultare inferiore a 20€, il periodo di rateizzazione potrà essere ridotto per il tempo necessario a soddisfare l’importo minimo della rata;
- In caso di fatturazione congiunta di energia elettrica e gas, anche il piano di rateizzazione sarà congiunto.
Il cliente potrà comunque scegliere di pagare la fattura in un’unica soluzione.