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Come fare un Reclamo Assicurativo

Questa sezione ha lo scopo di indirizzare le esigenze dei clienti per quanto riguarda i reclami assicurativi. Le segnalazioni, richieste di informazioni, e/o lamentele non attinenti alle polizze assicurative non verranno trattate. Per reclami relativi alla fornitura gas e luce si prega di utilizzare il seguente link.

Per reclami relativi alle questioni di data protection e privacy si prega di utilizzare il seguente link.

Nel caso in cui volessi esercitare il diritto di ripensamento relativo alla polizza potrai sempre, entro 14 giorni dalla decorrenza del contratto e secondo le modalità ivi stabilite, senza doverne indicare il motivo, indirizzare una comunicazione a:

  • via mail all’indirizzo documenti@zurich-connect.it,
  • tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a: Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

RECLAMI

Il reclamo è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di Plenitude relativamente all’attività, di intermediazione assicurativa, svolta dalla medesima Plenitude (inclusi i collaboratori) nel proporre la sottoscrizione di contratti di assicurazione della Compagnia Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia.

Non costituisce, ad esempio, reclamo:

  • una richiesta di informazioni o di chiarimenti;
  • una richiesta di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

I Reclami vanno indirizzati per iscritto all’ufficio Gestione Reclami di Plenitude, tramite le seguenti modalità:

oppure all’ufficio Gestione Reclami della Compagnia (Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia) tramite le seguenti modalità:

Tutte le comunicazioni inviate ai suddetti recapiti che non riguardino specificatamente un contratto assicurativo non saranno trattate da Plenitude e/o da Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia.

Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’ IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42133206 oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente:
a) Il modello facsimile da utilizzare per i reclami è disponibile al indirizzo di cui sotto: 
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf

Tali reclami dovranno essere completi di:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) denominazione della Compagnia, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello facsimile presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) al indirizzo di cui sotto:
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte del Servizio Clienti della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, oltre a rivolgersi all’IVASS, come sopra spiegato, il reclamante può avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

  • mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010, attraverso la presentazione di una domanda all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli;
  • arbitrato, disciplinato dagli articoli 806 e successivi del codice di procedura civile, attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
  • convenzione di negoziazione assistita istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i., la quale si applica per esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e controversie relative una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato.

DATI DEL DISTRIBUTORE

Eni Plenitude S.p.A Società Benefit è una Società iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI),
n. A000635427 del 06/08/2019 consultabile sul sito https://www.ivass.it, e soggetta alla vigilanza dell’IVASS.

Qualsiasi segnalazione, richiesta di informazioni, o lamentela sui servizi relativi alle forniture di gas e/o luce e/o che non riguardi specificatamente l’attività di intermediazione assicurativa pervenuta all’ufficio Gestione Reclami di Eni Plenitude S.p.A Società Benefit, non sarà trattata. Per i reclami riguardanti l’attività assicurativa far riferimento agli indirizzi indicati nella sezione “Come fare un reclamo assicurativo”.

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