IMPOSTE ENERGIA ELETTRICA CLIENTI DOMESTICI
All’interno
della bolletta di energia elettrica sono fatturati i seguenti corrispettivi:
•
Spesa per la materia energia
• Spesa per il trasporto
dell’energia elettrica e gestione del contatore
• Spesa
per oneri di sistema
Oltre alle voci sopra riportate va aggiunta l'imposizione
fiscale che incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso l’applicazione
di accise ed iva.
ACCISE
Forniture per abitazione di residenza anagrafica:
• forniture fino a 3 kW (consumi fino a 150 kWh/mese e consumi
oltre 150 kWh/mese)
• forniture con potenza impegnata
oltre 3 kW
• forniture per non residenti
Fornitura |
Accisa (a) €/kWh |
Addizionale comunale* (b) €/kWh |
Addizionale provinciale* (c) €/kWh |
Consumi fino a 150 kWh/mese (1) |
esente |
0 |
0 |
Consumi oltre a 150 kWh/mese (2) |
0,0227 |
0 |
0 |
Forniture di residenza anagrafica; con potenza impegnata oltre 3 kW |
0,0227 |
0 |
0 |
Forniture per non residenti |
0,0227 |
0 |
0 |
(1) In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: se si consuma
fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma di più,
i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
(2) In caso di forniture
con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW: se si consuma fino a 220 kWh/mese,
le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh. Se si consuma di più, i
kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.
* Addizionali soppresse dal
01/01/2012 nelle regioni a statuto ordinario e dal 01/04/2012 nelle regioni a statuto
speciale
IVA (imposta sul valore aggiunto)
Attualmente l'aliquota
IVA applicata alla fornitura di energia elettrica per le abitazioni è pari
al 10%.
IMPOSTE ENERGIA ELETTRICA CLIENTI ALTRI USI
All’interno
della bolletta di energia elettrica sono fatturati i seguenti corrispettivi:
•
Spesa per la materia energia
• Spesa per il trasporto
dell’energia elettrica e gestione del contatore
• Spesa
per oneri di sistema
Oltre alle voci sopra riportate va aggiunta l'imposizione
fiscale che incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso l’applicazione
di accise ed iva.
ACCISE (vengono applicate al consumo totale ed espresse
in euro) – usi diversi dalle abitazioni
Forniture fino a 1.200.000 kWh/mese
Fornitura |
Accisa (a) €/kWh |
Addizionale comunale* (b) €/kWh |
Addizionale provinciale* (c) €/kWh |
Primi 200.000 kWh/mese
|
0,0125 |
0 |
0 |
Consumi oltre 200.000 kWh/mese |
0,0075 |
0 |
0 |
Forniture fino a 1.200.000 kWh/mese
Fornitura |
Accisa (a) €/kWh |
Addizionale comunale* (b) €/kWh |
Addizionale provinciale* (c) €/kWh |
Primi 200.000 kWh/mese
|
0,0125 |
0 |
0 |
Consumi oltre 200.000 kWh/mese |
4.280€ in misura fissa |
0 |
0 |
* Addizionali soppresse dal 01/01/2012 nelle regioni a statuto ordinario
e dal 01/04/2012 nelle regioni a statuto speciale
IVA (imposta sul valore
aggiunto) –Altri Usi
• Per uso di imprese estrattive,
agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, editoriali e simili, funzionamento
degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte di Consorzi
di bonifica e Consorzi di irrigazione pari al 10%
• Altre
attività pari al 22%
ESCLUSIONI / ESENZIONI DAL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELL’ACCISA - Art. 52, commi 2 e 3 TUA
ESCLUSIONI
DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCISA
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs.
26/10/1995 n. 504), all’art. 52 comma 2, stabilisce quali sono gli utilizzi
di energia elettrica non sottoposti ad accisa ovvero posti fuori dal campo di applicazione;
in particolare, segnaliamo:
- utilizzata principalmente per la riduzione chimica,
nei processi elettrolitici e nei processi metallurgici (*) classificati con le lettere
DJ 27 della Classificazione Statistica della “nomenclatura generale delle Attività
Economiche nelle Comunità europee”, Reg. CEE n. 3037/90, recepita in
Italia dalla classificazione ATECO
- impiegata nei processi mineralogici (*)
classificati con le lettere DI 26 della "Classificazione Statistica delle Attività
Economiche nelle Comunità Europee", Reg. CEE n. 3037/90, recepita in Italia
dalla classificazione ATECO
- impiegata per la realizzazione di prodotti sul
cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per
cento
Un elenco di tali attività è consultabile nella pertinente
istanza presente nei prossimi punti.
ESENZIONI DALLE ALIQUOTE PREVISTE
PER L’ACCISA
Il Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n.
504), all’art. 52 comma 3, stabilisce quali sono gli utilizzi di energia elettrica
esenti da accisa; in particolare, segnaliamo:
• utilizzata per l’attività
di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre
elettricità
• utilizzata per l’impianto e l’esercizio
delle linee ferroviarie adibite a trasporto di merci e passeggeri
• impiegata
per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano
Come ottenerle?
Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto, occorre
stabilire quali delle due istanze disponibili è opportuno presentare.
I
Clienti aventi utilizzi di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione,
quali per l’appunto usi assoggettati ed usi esclusi oppure esenti, con potenza
disponibile inferiore a 200kW, devono utilizzare il modello denominato “Istanza
e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relative all’uso
dell’energia elettrica per Clienti con uso proprio con impiego promiscuo e potenza
disponibile NON superiore a 200Kw”. Tale Istanza, opportunamente corredata di
allegati, sarà trasmessa da Eni gas e luce al competente Ufficio dell’Agenzia
delle Dogane, al fine di convenire direttamente con l’Ufficio il canone d’imposta
corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote (come
stabilito dall’art. 55 comma 2 del Testo Unico delle Accise).
Nota bene
Nel caso in cui nell’impianto si abbia un impiego promiscuo di energia elettrica
e una potenza disponibile superiore ai 200kW, al fine del riconoscimento degli utilizzi
fuori dal campo di applicazione, i Clienti devono provvedere ad avanzare opportuna
istanza direttamente all’Ufficio delle Dogane competente per il territorio;
successivamente devono anche attivarsi, sempre presso il medesimo Ufficio, per la
richiesta di assunzione della qualifica di Soggetto Obbligato (art. 53, comma1 lettera
c) del Testo Unico delle Accise).
i Clienti, invece, aventi un unico utilizzo
di energia elettrica, per il quale, secondo la normativa vigente, è prevista
un’esclusione o un’esenzione, non essendo in questo caso presenti impieghi
promiscui, devono utilizzare il modello denominato “Modello per Istanza e Dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà relative all’uso di energia
elettrica per Clienti con impiego TOTALMENTE ESENTE o TOTALMENTE ESCLUSO dal campo
di applicazione delle accise”.
Tale Istanza, opportunamente corredata di
allegati, sarà trasmessa da Eni gas e luce al competente Ufficio dell’Agenzia
delle Dogane, per la formale preventiva autorizzazione a procedere con il riconoscimento
dell’agevolazione.
Nota bene In questo caso, è necessario dichiarare
che l’utilizzo indicato come escluso o esente da tassazione è corrispondente
di fatto al 100% della fornitura di energia elettrica ricevuta da Eni gas e luce.
Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto e dei contenuti delle istanze
– dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto notorio, è
necessario compilare e sottoscrivere, in ogni sua parte, l’istanza selezionata.
Detta modulistica è consultabile in formato Acrobat, a fondo pagina.
Può
tuttavia essere richiesta, unitamente ad eventuali, utili informazioni anche ai seguenti
canali di contatto:
- Numero verde 800 900 700 - Contact Center per Clienti Domestici,
Professionisti, Artigiani, Esercizi Commerciali e Piccole Medie Imprese- servizi Gas
ed Energia Elettrica
- Negozi in franchising della rete "Energy Store Eni" –
l'elenco e le informazioni sul punto di contatto più prossimo sono consultabili
nella sezione di questo sito "contattaci".
Dove inoltrare la documentazione?
La documentazione di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta - corredata
di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (fronte e
retro leggibili) - dovrà essere inoltrata in originale, a mezzo Raccomandata
A.R. all'indirizzo indicato nel pertinente modulo formato Acrobat, consultabile a
fondo pagina.
NON APPLICAZIONE DELLE ACCISE PER CLIENTI “SOGGETTI
OBBLIGATI” AI FINI FISCALI - Art. 53 TUA
Il Testo Unico delle
Accise (D.Lgs. 26/10/1995 n. 504), all’art. 53 regolamenta i soggetti obbligati.
Nel dettaglio, il comma 1 definisce chi sono i soggetti obbligati d’imposta,
ovvero:
• i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica
ai consumatori finali (indicati come venditori);
• gli esercenti le officine
di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
• i soggetti
che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza
disponibile superiore a 200 kW, intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di
energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione;
• i soggetti
che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico (di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) limitatamente al consumo
di detta energia.
Il comma 2 dell’art. 53 TUA, inoltre, stabilisce chi
ha la facoltà di diventarlo su richiesta, ovvero:
• i soggetti che
acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa
trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore
a 200 kW;
• i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica
da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000
kWh.
Ai soggetti obbligati e' rilasciata, dal competente Ufficio dell'Agenzia
delle Dogane, una licenza di esercizio o un’autorizzazione, ove è attributo
uno specifico codice ditta alfanumerico di 13 caratteri (prefisso IT00).
La fatturazione
di energia elettrica di questi Clienti avviene senza l’applicazione delle accise,
in quanto i Clienti dichiarano al proprio fornitore di energia elettrica di provvedere
al diretto assolvimento delle accise per l’energia elettrica acquistata.
Come ottenere la NON applicazione dell’accisa?
Il Cliente deve compilare
in ogni sua parte e sottoscrivere il modello denominato “Dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà relativa all’uso dell’energia elettrica
dei clienti Soggetti Obbligati” e provvedere ad allegare necessariamente una
copia della licenza di esercizio o dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio
delle Dogane competente per il territorio.
Detta modulistica è consultabile
in formato Acrobat, a fondo pagina.
Può tuttavia essere richiesta, unitamente
ad eventuali, utili informazioni anche ai seguenti canali di contatto:
•
Numero verde 800900700 - Contact Center per Clienti Domestici, Professionisti, Artigiani,
Esercizi Commerciali e Piccole Medie Imprese- servizi Gas ed Energia Elettrica
• Negozi in franchising della rete "Energy Store Eni" – l'elenco e le
informazioni sul punto di contatto più prossimo sono consultabili nella sezione
di questo sito "contatti".
Dove inoltrare la documentazione? La documentazione
di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta - corredata di copia fotostatica
del documento di identità del sottoscrittore (fronte e retro leggibili) - dovrà
essere inoltrata in originale, a mezzo Raccomandata A.R. all'indirizzo indicato nel
pertinente modulo formato Acrobat, consultabile a fondo pagina.
ALTRE
ESENZIONI DA ACCISA – Art. 17 del Testo Unico delle Accise
Sono
esenti da accisa, ai sensi dell’art. 17 del Testo Unico delle Accise, le forniture
di energia elettrica quando destinate:
• ad essere fornite nel quadro di
relazioni diplomatiche o consolari;
• ad organizzazioni internazionali riconosciute
ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle
relative convenzioni o accordi (quali: l’Organizzazione delle Nazioni Unite;
le Istituzioni Finanziarie Internazionali; gli Organismi dell’Unione europea);
alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord
Atlantico (le Forze NATO), per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate
nazionali (intendendo con ciò: i Comandi militari degli Stati membri, i Quartieri
generali militari internazionali e gli organismi sussidiari, installati in Italia
in esecuzione del trattato NATO, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Anche al personale italiano civile e militare ad essi assegnato è consentito
beneficiare di questa esenzione);
• ad essere consumati nel quadro di un
accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta
per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (quali:
l’Accordo tra l’Italia ed i Paesi del Commonwealth, legge 2 febbraio 1955,
n. 262).
Come ottenerle?
Per le Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari
e le Organizzazioni internazionali è necessario prendere opportuni contatti
con il competente ufficio del Ministero degli Affari Esteri, al seguente indirizzo:
Ministero degli Affari Esteri
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Ufficio
Primo
Piazzale della Farnesina
00194 Roma
Il competente ufficio del
Ministero, una volta accertati lo status soggettivo privilegiato e le condizioni di
reciprocità, rilascerà le previste certificazioni valide per l’esenzione
dall’IVA e dalle Accise.
Per le Forze armate di Stati aderenti al Trattato
del Nord Atlantico (N.A.T.O.) – Comandi militari USA/NATO
L’esenzione
viene accordata per tutte le forniture regolate da contratti intestati ai Comandi
USA/NATO. L’Ente militare interessato presenta alla Società erogatrice
Eni gas e luce spa una formale dichiarazione preventiva con l’indicazione
delle singole utenze adibite ai citati usi istituzionali, che richiami i termini di
legge vigenti (art. 17 del D.Lgs. 26/10/1995, n. 504 “Testo Unico delle Accise”),
in duplice originale.
ALTRE NON SOTTOPOSIZIONI AD ACCISA E AD ADDIZIONALI
REGIONALI – ESPORTAZIONI
Le forniture di gas naturale nel territorio
dello Stato della Citta' del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni
e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930
sono considerate cessioni all’esportazione.
Per le forniture dello Stato
della Citta' del Vaticano è necessario prendere opportuni contatti con la Direzione
competente del:
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, 00120
CITTA’ DEL VATICANO
La Direzione competente del Governatorato, una volta
accertato lo status soggettivo privilegiato, rilascerà le opportune certificazioni
idonee ad ottenere la concessione delle agevolazioni fiscali previste.
Dove inoltrare
la documentazione?
Tutte le certificazioni sopra descritte, opportunamente compilate
e debitamente vistate per approvazione dai competenti uffici, dopo aver ottenuto l'attivazione
della fornitura, dovranno essere spedite in originale, con raccomandata A.R., all'indirizzo
indicato nel pertinente modulo formato Acrobat, consultabile a fondo pagina.
Ulteriori
informazioni e riferimenti di legge possono essere ricavati dalla pertinente modulistica
consultabile a fondo pagina; i testi delle norme citate possono essere consultati,
unitamente ai chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia
delle Dogane, sul sito http://www.finanze.it/.
E' comunque possibile rivolgersi
ai seguenti canali di contatto della nostra società:
• Numero verde
800900700 - Contact Center per Clienti Domestici, Professionisti, Artigiani, Esercizi
Commerciali e Piccole Medie Imprese - servizi Gas ed Energia Elettrica • Negozi
in franchising della rete "Energy Store Eni" – l’elenco e le informazioni
sul punto di contatto più prossimo sono consultabili nella sezione di questo
sito "contattaci".
APPLICAZIONE DI ALIQUOTA IVA RIDOTTA
L'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata
dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.
Le aliquote
di imposta da applicare sono stabilite all’art.16 del D.P.R.633/72; allo stesso
articolo, il decreto richiama l’applicazione di un’aliquota ridotta per
le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell’allegata
Tabella A, fra i quali l’energia elettrica, citata nella parte III al n. 103.
Chi ne ha diritto?
• Imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III,
allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive
e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate
nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti
la tabella dei coefficienti di ammortamento);
• imprese agricole, di cui
al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633
•
soggetti che utilizzano energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla
normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative
a carattere familiare o collettivo in ambienti quali caserme, scuole, asili, case
di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, eccetera, che
ospitano collettività, (Cir. Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E)
•
soggetti che utilizzano energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui,
di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione
Come ottenerla?
Dopo aver presa completa visione di quanto sopra esposto e
dei contenuti dell'istanza – dichiarazione, è necessario compilare e
sottoscrivere, in ogni sua parte, la modulistica pertinente alla propria attività.
Detta modulistica è consultabile in formato Acrobat, a fondo pagina.
Può
tuttavia essere richiesta, unitamente ad eventuali, utili informazioni anche ai seguenti
canali di contatto:
• Numero verde 800900700 - Contact Center per Clienti
Domestici, Professionisti, Artigiani, Esercizi Commerciali e Piccole Medie Imprese
- servizi Gas ed Energia Elettrica.
• Negozi in franchising della rete
"Energy Store Eni" – l'elenco e le informazioni sul punto di contatto più
prossimo sono consultabili nella sezione di questo sito "contattaci".
Dove inoltrare
la documentazione?
La documentazione di cui sopra, debitamente compilata e sottoscritta
- corredata di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore
(fronte e retro leggibili) - dovrà essere inoltrata in originale, a mezzo Raccomandata
A.R., dopo aver ottenuto l'attivazione della fornitura, all'indirizzo indicato nel
pertinente modulo formato Acrobat, consultabile a fondo pagina.
NON
IMPONIBILITA’ AI FINI DELL’ALIQUOTA IVA DA APPLICARE
Chi
ne ha diritto?
Esportatori abituali
Sono operatori economici che, effettuando
operazioni non imponibili per un determinato ammontare, acquisiscono lo status di
"esportatore abituale" grazie al quale possono effettuare, l'anno successivo, acquisti
e importazioni senza applicazione di imposta entro un limite quantitativo (cosiddetto
plafond).
Per poter acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, infatti,
è necessario che l'ammontare delle operazioni relative alle esportazioni, operazioni
assimilate, cessioni intracomunitarie e servizi internazionali registrate nell'anno
precedente o nei 12 mesi precedenti, sia superiore al 10% del volume d'affari realizzato
nell'anno precedente o nei 12 mesi precedenti a seconda che si voglia utilizzare il
metodo solare o quello mobile. E' ammesso il plafond mobile dopo almeno un anno dall'inizio
dell'attività d'impresa.
Si intendono esportazioni e operazioni assimilate
quelle indicate all'art. 8 "Cessioni all'esportazione" - primo comma, lettere a) e
b), all'art. 8-bis "Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione"; all'art.
9 "Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali", del D.P.R. 26/10/1972
n. 633, nonché le operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 40 commi
4-bis, 5, 6 e 8 e agli articoli 41, 52 e 58 del Decreto Legge n. 331/1993 (convertito
in Legge 29/10/1993 n.427):
• Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari
• Organizzazioni Internazionali,
• Forze Armate di stati aderenti
al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.)
• Forniture dello Stato della
Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino,
Come ottenerle?
Esportatori
abituali
Gli obblighi in capo agli esportatori abituali possono essere così
riassunti:
• emissione in duplice copia della "dichiarazione d’intento",
costituente la comunicazione di voler usufruire della non imponibilità dei
propri acquisti, in conformità al modello allegato al D.M. 06/12/1986 (art.1
c.1 lett.(c e comma 2, del D.L. 29/12/1983 n.746);
• numerazione (progressiva
per anno solare) e registrazione della dichiarazione entro 15 giorni dalla sua emissione
in apposito registro o nel registro IVA vendite/ corrispettivi, di cui agli artt.23
(registro fatture emesse) e 24 (registro dei corrispettivi) del D.P.R.633/1972;
• consegna o spedizione di un esemplare della dichiarazione d’intento
ai fornitori prima dell’effettuazione dell’operazione agevolata;
•
controllo che nella fattura d’acquisto siano indicati gli estremi della dichiarazione
d’intento come causale della "non imponibilità";
• compilazione
del quadro VC della dichiarazione IVA per la formazione del plafond e del suo utilizzo.
Al fine di acquistare beni e servizi o importare beni senza applicazione dell'Iva,
i soggetti che si trovano nella condizione di esportatori abituali devono inviare
ai propri fornitori una dichiarazione d'intento, su modello conforme a quello approvato
con decreto ministeriale del 06/12/1986.
La dichiarazione d'intento deve:
• essere consegnata o inviata prima dell'effettuazione del primo acquisto in
sospensione d'imposta;
• essere redatta in duplice esemplare;
•
essere numerata progressivamente per ogni anno solare;
• riportare i dati
anagrafici del dichiarante, l'articolo del D.P.R. 633/1972 in base al quale si intende
acquistare o importare senza applicazione dell'Iva, la quantità dei beni da
acquistare o la caratteristica del tipo di servizio; - indicare se la dichiarazione
stessa ha valore per una singola operazione, per le operazioni che saranno effettuate
in un determinato periodo dell'anno (es. 3 mesi, 6 mesi o tutto l'anno) ovvero per
operazioni effettuate nell'anno fino a concorrenza di un determinato ammontare (es.
operazioni effettuate nell'anno 2005 fino a € 15.000);
• essere annotata
entro i 15 giorni successivi a quello di emissione nell'apposito registro (registro
delle dichiarazioni d'intento), tenuto e conservato secondo la disciplina di cui all'art.
39, co. 1, D.P.R. 633/1972, ovvero, in sostituzione del registro, in apposite sezioni
dei registri Iva vendite o corrispettivi. L'emissione delle dichiarazioni d'intento
comporta la compilazione del quadro VC della dichiarazione I.V.A.
• Sedi
e rappresentanti diplomatici e consolari
• Organizzazioni Internazionali
• Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.)
• Forniture dello Stato della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San
Marino
Per le particolari categorie di clientela di cui sopra, le modalità
sono quelle già evidenziate in tema di ALTRE ESENZIONI DA ACCISA – Art.
17 del Testo Unico delle Accise – al paragrafo "come ottenerle".
Dove inoltrare
la documentazione?
• Esportatori abituali
La dichiarazione di intento,
predisposta e compilata a termini di legge, dovrà essere inoltrata, in duplice
originale, a mezzo PEC all'indirizzo esportatori_abituali@pec.eni.com
avendo cura di anticiparne copia, a mezzo FAX, al numero 02/52039373 •
Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari, • Organizzazioni Internazionali,
• Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (N.A.T.O.) •
Forniture dello Stato della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Le certificazioni, opportunamente compilate e, laddove richiesto, debitamente vistate
per approvazione dai competenti uffici, dopo aver ottenuto l'attivazione della fornitura,
dovranno essere spedite in originale, con raccomandata A.R., all'indirizzo indicato
nel pertinente modulo formato Acrobat, consultabile a fondo pagina. Il diritto ad
usufruire delle agevolazioni fiscali, a termini di legge, decorrerà dalla data
di presentazione dell'istanza alla nostra società; nel caso di spedizione della
documentazione, farà fede la data di spedizione della raccomandata.
Ulteriori
informazioni e riferimenti di legge possono essere ricavati dalla pertinente modulistica
consultabile a fondo pagina; i testi delle norme citate possono essere consultati,
unitamente ai chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia
delle Dogane, sul sito http://www.finanze.it
E' comunque possibile rivolgersi
ai seguenti canali di contatto della nostra società:
• Numero verde
800900700 - Contact Center per Clienti Domestici, Professionisti, Artigiani, Esercizi
Commerciali e Piccole Medie Imprese - servizi Gas ed Energia Elettrica
•
Negozi in franchising della rete "Energy Store Eni" – l'elenco e le informazioni
sul punto di contatto più prossimo sono consultabili nella sezione di questo
sito "contatti".
MODULISTICA DA SCARICARE
MODULO AGEVOLAZIONI ACCISE
MODULO ESENZIONI ACCISE E IVA PER FORNITURE A SEI E RAPPR. DIPLOMATICI
E CONSOLARI, ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, FORZE ARATE N.A.T.O.
MODULO FORNITURE NELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO
MODULO AGEVOLAZIONE IVA